Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 14, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, si applicano anche:
- ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe (articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
- nei casi previsti dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 78/2015;
- in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.
Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae (articolo 14, comma 1-quinquies d.lgs. n. 33/2013).
Non vi sono posizioni organizzative da pubblicare.